BONUS STRAORDINARI TURISMO 2024: AMPLIATO ALLA RISTORAZIONE

14/01/2024

Trattamento integrativo speciale in busta paga anche per bar e ristorazione con la nuova legge di bilancio. Ecco i dettagli: a chi spetta, i periodi interessati Il trattamento integrativo speciale in busta paga già in vigore per il turismo nel 2023 è stato esteso con la nuova legge di bilancio (legge 213 2023) anche ai lavoratori della ristorazione per il primo semestre 2024. Ricordiamo che si tratta di una detassazione pari al 15% della retribuzione lorda per straordinari e lavoro notturno dei i lavoratori del turismo e terme che era stata introdotta dal Decreto Lavoro 48 2023 in particolare per il periodo giugno settembre 2023. La misura intendeva sostenere i lavoratori con redditi più bassi, anche al fine di incentivare l'offerta di manodopera, recentemente molto difficoltosa per i datori di lavoro del settore. Ecco più in dettaglio le novità per il 2024 DETASSAZIONE PARZIALE STRAORDINARI TURISMO, TERME, SETTORE RICETTIVO E PUBBLICI ESERCIZI Nella bozza della legge di bilancio approvata dal Governo lo scorso 16 ottobre 2023 era prevista una proroga della misura 2023, con le stesse caratteristiche e requisiti, solo per il semestre dal 1°gennaio 2024 al 30 giugno 2024. Il testo che è giunto in Parlamento il 31 ottobre per la discussione e l'approvazione ( entro fine anno) è stato modificato ampliando la platea dei beneficiari anche al settore dei pubblici esercizi : bar ristoranti pasticcerie ecc. Il testo definitivo prevede che, per garantire la stabilità occupazionale e sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale: 1. ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della legge del 25 agosto 1991, n. 287, e 2. ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, o titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a euro 40.000, o per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024: o è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, o pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi. ATTENZIONE: Come per la misura già in vigore, i dipendenti devono fare richiesta attestando al proprio datore il reddito da lavoro dipendente relativo al 2023. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale in busta paga e lo indica nella Certificazione unica, recuperando poi il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale, tramite compensazione nei flussi Uniemens. DETASSAZIONE STRAORDINARI TURISMO E RISTORAZIONE 2024: NUOVI BENEFICIARI L’articolo 1, comma 21, della legge 213 2023 ricomprende nell'agevolazione lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rinviando all’articolo 5 della legge n. 287/1991 e indica quindi come nuovi beneficiari anche • a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); • b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); • c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; • d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. DETASSAZIONE STRAORDINARI: PERIODI LAVORATIVI INTERESSATI LAVORO STRAORDINARIO Va ricordato che l’orario normale di lavoro e fissato ordinariamente in 40 ore settimanali, salvo demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno. In ogni caso, la durata media dell’orario di lavoro – calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro, sei o dodici mesi - non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di straordinario. In assenza di una regolamentazione da parte del contratto collettivo applicabile, il lavoro straordinario richiede il previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro e/o con riposi compensativi. LAVORO NOTTURNO Il periodo notturno è definito invece dall’articolo 1, comma 2, let. d), come il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino e non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite. È affidata alla contrattazione collettiva l'eventuale definizione delle riduzioni dell'orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni.