LO STATUTO

ART.1

Composizione - Sede - Durata

FENAILP TURISMO è la Federazione di Categoria, promossa ed organizzata sindacalmente dalla FENAILP, che opera in rappresentanza ed a tutela degli interessi delle imprese turistiche a livello politico, istituzionale ed amministrativo;

a) assiste e coordina l'attività delle Federazioni Nazionali di categoria aderenti sul piano sindacale e legislativo;
b) promuove la formazione professionale e l'assistenza alle imprese per lo sviluppo dell'economia turistica;
c) garantisce l'informazione e la consulenza sui problemi specifici di settore per il progresso e l'affermazione dell'impresa turistica;
d) coordina la realizzazione di servizi di consulenza tecnica specialistica alle imprese per sviluppare la qualità dell'offerta turistica;
e) mette a disposizione le migliori competenze per progetti di innovazione tecnologica ed interventi per il miglioramento delle strutture.

 

La Federazione si avvale per le azioni di rappresentanza, tutela della categoria e degli interessi dei Soci dell'assistenza dei dirigenti e degli uffici della FENAILP, accettandone lo Statuto.
La durata della Federazione è illimitata ed avrà termine per deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 2

Articolazione Territoriale

Il sistema organizzativo della Federazione è articolato, a livello territoriale, in

  • FENAILP TURISMO Regionali;
  • FENAILP TURISMO Provinciali.

Le Federazioni regionali hanno il compito di elaborare e dirigere, a livello regionale la politica sindacale della Federazione deliberando l’attuazione delle iniziative locali e coordinando l’attività delle associazioni provinciali di propria competenza.

 

Le Federazioni provinciali dirigono l’organizzazione di base per l’attuazione delle iniziative deliberate dalla Federazione Nazionale e dalle rispettive Associazioni regionali, elaborando la politica sindacale a livello provinciale e coordinando l’attività sindacale in ogni settore di intervento.

Art. 3

Scopi

FENAILP TURISMO è una organizzazione autonoma, indipendente, apartitica e senza fini di lucro.

Gli scopi ed i compiti della Federazione sono in particolare i seguenti:

  • tutela gli interessi delle imprese associate e le esigenze delle categorie degli operatori del settore turistico, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, e promuove il loro sviluppo professionale, economico e sociale;
  • promuove e sostiene l'attività sindacale dei soggetti rappresentati;
  • indirizza e coordina le iniziative e le attività delle imprese aderenti; assicura, in accordo con la FENAILP, la rappresentanza delle imprese associate negli organismi pubblici e privati;
  • firma i contratti e gli accordi nazionali del settore, d’intesa con la FENAILP;
  • promuove la fornitura dei servizi necessari alle attività degli associati, anche attraverso apposite strutture e/o promuovendo la costituzione di società nonché di specifici organismi aventi lo scopo di patronato, di assistenza sociale e di formazione professionale, di tutela previdenziale, assicurativa e assistenziale, di garanzia del credito e dei servizi finanziari, di sviluppo, promozione e riqualificazione delle diverse attività di impresa;
  • sviluppa, tramite apposite strutture, opportune iniziative sul piano economico, tecnico e professionale nell’interesse delle imprese rappresentate, promuovendo ed organizzando anche corsi di aggiornamento e formazione professionale.

Art. 4

Soci – Ammissioni

Sono aderenti alla FENAILP TURISMO gli associati FENAILP che operano nel settore di cui all’articolo 1, in regola con le norme in tema di requisiti di ammissione, contribuzione e rispetto dei doveri dell’associato, all’uopo previste dallo Statuto Nazionale della FENAILP.

 

Per le disposizioni disciplinari si fa espresso rinvio alle pertinenti norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione nazionali della FENAILP.

 

Possono chiedere di aderire alla FENAILP TURISMO altre organizzazioni di soggetti di cui all’art. 1, le quali espressamente dichiarino di approvare la linea programmatica degli Statuti della FENAILP TURISMO e della FENAILP.

 

L'ammissione all’Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, nonché di rispettare tutte le deliberazioni e convenzioni assunte o stipulate dagli organi della Federazione, nell'ambito degli scopi di quest'ultima. Per le modalità di ammissione si rinvia a quanto previsto nel regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale FENAILP.

 

Possono altresì stipularsi intese con organizzazioni similari aventi finalità convergenti con FENAILP TURISMO, di intesa con la FENAILP Nazionale.

Art. 5

Organizzazione Federale

La Federazione può articolarsi, a livello settoriale, in strutture verticali di settore caratterizzate merceologicamente, quali alberghi, residence, country house, residenze turistico-alberghiere, agriturismi, rifugi alpini, consorzi e società di servizi alberghieri, centri di teleprenotazione, ostelli, locande, catene alberghiere ed extra-alberghiere (case vacanza – b&b - affittacamere), campeggi e imprese turistiche all’aria aperta; agenzie di viaggi e tour operator; guide e accompagnatori turistici; pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande; locali di intrattenimento e spettacolo; stabilimenti balneari e concessionari demaniali, altre imprese operanti nei servizi turistici e di accoglienza.  

 

Art. 6

Organi e Durata

Sono organi della FENAILP TURISMO Nazionale:

  1. l’Assemblea;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. la Giunta Nazionale;
  4. il Presidente
  5. il Vice Presidente;
  6. il Direttore Nazionale.

 

Le cariche ricoperte in relazione a detti organi hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate solo per un successivo mandato consecutivo.

 

Art. 7

Sistema elettorale

Tutte le cariche statutarie sono elettive, con esclusione di quella del Direttore Nazionale. E’ auspicabile che nella elezione alle massime cariche della Federazione venga tenuto conto delle esigenze di rinnovamento.

Le elezioni per la composizione degli organi statutariamente previsti possono svolgersi secondo i sistemi che seguono:

a)   Per l'elezione del Presidente:

  • viene, in ogni caso, eletto dall’Assemblea in sede elettiva il candidato che raccoglie il maggior numero di voti;
  • il voto è a scrutinio segreto;
  • in caso di candidato unico, il voto è palese.

   Possono partecipare all'elezione i candidati che siano stati proposti nei   

   termini specificati:

  • da almeno 3 (tre) organizzazioni regionali;
  • ovvero 10 (dieci) organizzazioni provinciali, appartenenti ad almeno tre Regioni;
  • ovvero dal 20% dei componenti dell’Assemblea Nazionale.

b)   Il Consiglio Direttivo viene eletto dalla Assemblea con votazione palese  

     ed è formata da almeno il 70% da imprenditori ed operatori turistici;

c)   La Giunta Nazionale e il Vice Presidente sono eletti, con votazione palese,

dal Consiglio Direttivo;

g)  Il Direttore è nominato, con votazione palese, dalla Giunta Nazionale.

 

 

 

FENAILP TURISMO nazionale e le articolazioni territoriali della Federazione effettuano le proprie Assemblee elettive di norma ogni quattro anni, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale della FENAILP.

Resta ferma la possibilità, per le Federazioni Provinciali, di adottare sistemi elettorali semplificati, con garanzia dei princìpi di democrazia e trasparenza.

 

 

Art. 8

Assemblea Nazionale

Alla scadenza di ogni quadriennio l’Assemblea Nazionale è costituita nella sua prima riunione, in Assemblea Elettiva.

La regolare costituzione dell’Assemblea in sede Elettiva implica che ogni organizzazione territoriale sia rappresentata, nel suo seno, in misura proporzionale al numero dei propri iscritti (1 ogni 20), al momento della convocazione dell’organo stesso.

 

L’Assemblea in sede elettiva:

-   elegge il Presidente Nazionale;

-  elegge il Consiglio Direttivo;

-  esamina l’attività svolta dagli organi direttivi uscenti;

-  delibera lo scioglimento della Federazione, sentito il parere della FENAILP, per il quale è necessaria la maggioranza dei 4/5 dei componenti dell’Assemblea.

-  L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale con avviso scritto, almeno 15 (quindici) giorni prima della sua data.

 

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, il giorno, l’ora e il luogo dell’assemblea, che può anche essere diverso da quello della sede legale. Laddove, entro 15 giorni dalla richiesta, il Presidente non abbia provveduto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente della Fenailp.

 

  

Art. 9

Consiglio Direttivo

L’Assemblea elegge, tra i suoi componenti aventi il diritto di elettorato passivo, il Consiglio Direttivo, composto da un massimo di 10 membri effettivi, oltre al Presidente.

2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente Nazionale, eletto dall’Assemblea, ed in sua assenza dal Vice Presidente, nominato dal Consiglio stesso.

3. I componenti del Consiglio Direttivo neo eletti provvedono alla elezione della Giunta Nazionale e del Vice Presidente;

4. Attua le deliberazioni dell’Assemblea, determina gli indirizzi di politica sindacale generale della Federazione Nazionale in armonia con le linee politiche generali fissate dalla  FENAILP.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte l’anno e tutte le volte che la convocazione venga richiesta al Presidente da almeno la metà dei componenti del Consiglio stesso, con avviso scritto, firmato almeno 15 giorni prima dal Presidente Nazionale ed inviato alla stessa data a tutti gli aventi diritto.

 

Art. 10

Giunta Nazionale

La Giunta è l’organo di direzione gestionale e di coordinamento della Federazione.

E’ composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri membri nominati dal Consiglio Direttivo.

La Giunta è convocata dal Presidente.

La Giunta decide a maggioranza semplice dei presenti.

  • nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Direttore;
  • approva le deleghe da attribuire al Vice Presidente;
  • nomina e revoca, d’intesa con la FENAILP, i rappresentanti della Federazione negli enti a carattere nazionale ed internazionale;

Le delibere della Giunta dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Giunta.

La Giunta può costituire nel suo seno speciali Gruppi di lavoro per lo studio dei problemi che investono la categoria. Detti Gruppi di lavoro saranno presieduti dal Vice Presidente.

Definisce la struttura operativa della Federazione;

  • attua le delibere del Presidente e dell’Assemblea Nazionale;
  • coordina e verifica le attività delle associazioni territoriali,
  • dispone, in via d’urgenza, d’intesa con la FENAI, il commissariamento o l’estromissione delle organizzazioni territoriali. Il provvedimento deve essere ratificato dalla Giunta nella prima riunione utile successiva al commissariamento;
  • esercita le altre funzioni eventualmente delegate dal Presidente.                          

Art. 11

Presidente Nazionale

Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione e la rappresenta in ogni giudizio e/o procedimento.

Ha la responsabilità politica della Federazione e di indirizzo della struttura.

Sottoscrive, in nome e per conto della Federazione, ogni atto di natura negoziale o contrattuale.

Al Presidente Nazionale è attribuito il compito di convocare, presiedere e dirigere l’Assemblea, il Consiglio e la Giunta.

Il Presidente Nazionale può delegare parte delle sue attribuzioni, ivi inclusa la rappresentanza in giudizio, al Vice Presidente ovvero ad un membro della Presidenza o della Giunta.

Spettano al Presidente Nazionale, o ad un suo espresso delegato, i poteri inerenti l’ordinaria amministrazione.

Art. 12

Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente Nazionale, svolgendone le funzioni in caso di assenza o impedimento ed esercita, negli stessi casi, la legale rappresentanza della Federazione.

Il Vice Presidente puo, inoltre, ricevere deleghe dal Presidente, su ambiti particolari di attività.

Art. 13

Direttore

Il Direttore coadiuva il Presidente e il Vice Presidente nell’esecuzione delle attività della Federazione.

E’ responsabile del funzionamento della struttura associativa e sovrintende a tutta l’attività della stessa.

Propone alla Giunta l’articolazione delle principali funzioni all’interno della struttura associativa.

Art. 14

Quote

Le imprese associate sono tenute a versare alla Federazione la quota o contributo associativo annuale, così come previsto dallo Statuto Nazionale FENAILP.

L’entità del contributo o quota associativa è determinata, annualmente, dalla Giunta Nazionale della FENAILP.

 

Art. 15

Patrimonio

Il fondo della FENAILP TURISMO è costituito dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Federazione, dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo e da proventi da accordi e sponsorizzazioni di carattere commerciale.

Art. 16

Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato cessa:

a) per dimissioni, purché ne sia stata data comunicazione scritta almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno solare;

b) per cessazione dell’attività;

c) per espulsione;

d) per incompatibilità;

e) per morosità in particolare, il mancato versamento delle quote associative e dei contributi previsti per due anni consecutivi comporta l’automatica espulsione del socio dalla Federazione.

 

In nessun caso il socio cessato avrà diritto al rimborso delle quote pagate.

Art. 17

Disposizioni Disciplinari

L’associato che venga meno ai propri doveri verso la Federazione incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

a)     biasimo scritto;

b)     sospensione o destituzione dalla carica sindacale di cui è investito;

c)      sospensione da uno a sei mesi dalla qualità di socio;

d)     espulsione dalla organizzazione.

 

Il procedimento disciplinare deve consentire il contraddittorio ed assicurare la difesa dell’associato in ogni fase e stato del procedimento.

 

A tal fine, precise norme procedurali sono dettate dal regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale della FENAILP.

Il relativo provvedimento disciplinare viene adottato dalla Giunta.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri della Fenailp.

In attesa del giudizio disciplinare, l’organo direttivo competente può, in casi di particolare gravità, sospendere cautelativamente l’associato dalla carica o dalla condizione di socio per il tempo strettamente necessario per la definizione del procedimento disciplinare.

Art. 18

Trasparenza

I rappresentanti delle Federazioni territoriali hanno facoltà di accesso a tutta la documentazione della Federazione.

Art. 19

Tutela del Nome

Nel caso in cui il nome FENAILP TURISMO venga utilizzato da organizzazioni estranee, la Federazione Nazionale, d’intesa con la FENAILP, deve intraprendere le necessarie azioni per la tutela del nome.

Il nome FENAILP è di esclusiva proprietà dell’Associazione Nazionale, e può essere utilizzato da FENAILP TURISMO secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale della FENAILP stessa.

Art. 20

Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto Nazionale della FENAILP ed al relativo Regolamento attuativo.

Inoltre i componenti il Collegio di Garanzia e quello dei Probiviri, per il settore turismo, rimangono quelli della FENAILP Nazionale.

Art. 21

Entrata in Vigore

Il presente Statuto, approvato dalla Assemblea Nazionale Elettiva della Federazione, riunitasi a Roma il giorno 18/02/2022, abroga e sostituisce qualsivoglia Statuto e normativa precedente.

L'Assemblea attribuisce ed affida alla Presidenza Nazionale della Federazione, eletta in tale occasione, ed alla Segreteria Nazionale espresso mandato per l'espletamento di tutte le formalità e gli adempimenti necessari per la legalizzazione degli atti statutari.