LOCAZIONI BREVI E CIN!

10/06/2024

Novità in arrivo interesseranno il settore immobiliare turistico/ricettivo. A stabilirlo è il recente Decreto Anticipi (DL 145/2023) che ha introdotto alcune novità riguardanti sia le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, sia le unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi nonché per le strutture turisticoricettive alberghiere ed extralberghiere (B&B etc.). In particolare viene introdotto l’obbligo di un Codice Identificativo Nazionale (CIN) che di fatto va a sostituire il precedente CIR (Codice Identificativo Regionale). La richiesta di tale codice dovrà essere effettuata a mezzo procedura telematica (al momento in cui si scrive, però, non è ancora operativa e si parla della data del primo settembre prossimo!). Sarà prevista una sanzione da € 800 a € 8.000 per i soggetti che violeranno le disposizioni. La ratio della norma è quella di contrastare l’evasione fiscale generando così una banca dati nazionale idonea per le attività di controllo. Il CIN dovrà essere esposto sia all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento/struttura sia indicato in ogni tipologia di annuncio (quindi siti internet, portali gestiti da Airbnb, Booking, Expedia, in giornali/riviste cartacee). Anche in questi casi è previsto un aspetto sanzionatorio compreso tra i € 500 e € 5.000 con obbligo di rimozione dell’annuncio. Per di più, chi gestisce queste attività sotto forma imprenditoriale ha l’obbligo di attestare il possesso dei requisiti di sicurezza degli impianti: • dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti; • estintori portatili da ubicare in posizioni accessibili e visibili e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano A differenza del passato, la recente normativa interessa non soltanto gli alberghi ma tutte le strutture turistico/ricettive: campeggi, ostelli, agriturismi, B&B, villaggi turistici etc. Per ottenere il CIN, tuttavia, è prevista una modalità differenziata in funzione del possesso del precedente CIR da parte dell’Ente pubblico territoriale. In sua assenza, la procedura di richiesta è formalizzata attraverso il portale del Ministero del Turismo. Se, invece l’Ente pubblico abbia già rilasciato il CIR, questi dovrà generare il nuovo codice CIN aggiungendo un prefisso alfanumerico fornito sempre dallo stesso Ministero. Come anticipato, la procedura di assegnazione non è ancora attiva e verrà data comunicazione sia sul sito del Ministero del Turismo sia tramite la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ad ogni modo, l’obbligatorietà ed i relativi aspetti sanzionatori produrranno effetto a decorrere dal 60° giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nell’attesa che tutto ciò venga attuato, i titolari sono tuttavia tenuti a rispettare le normative regionali vigenti e, quindi, ad utilizzare ad esempio i precedenti codici regionali/provinciali.