OBBLIGHI VALUTARI NEL SETTORE NAUTICO, DICHIARAZIONE ANCHE VIA PEC

06/06/2024

I chiarimenti delle Dogane sull’adempimento dichiarativo per il trasporto dei contanti nel settore commerciale marittimo, in quello crocieristico e nella nautica da diporto. L’Agenzia delle dogane, con la circolare n. 15/2024, fornisce alcune precisazioni sulla presentazione delle dichiarazioni valutarie e sulle modalità di esecuzione dei controlli. Le indicazioni, in particolare, sono destinate ai mezzi di trasporto del settore marittimo, come navi commerciali, trasporto passeggeri o imbarcazioni da diporto, esclusivamente nelle ipotesi in cui il denaro contante non venga materialmente sbarcato o imbarcato, ma rimanga a bordo della nave nel porto di arrivo o di partenza. Il documento di prassi ricorda che l’articolo 3 del Dlgs n. 195/2008, unitamente alla normativa europea, prevede l’obbligo per chiunque entra o esce nel territorio nazionale e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10mila euro di effettuare la dichiarazione valutaria presso l’Ufficio doganale competente per il primo punto di entrata o per l’ultimo punto d’uscita del territorio nazionale. Per lo specifico settore del traffico marittimo, le attuali procedure prevedono l’obbligo di presentazione della dichiarazione anche se il denaro dichiarato non venga materialmente sbarcato. La dichiarazione valutaria può essere anche consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici di confine i quali rilasciano la ricevuta o inviata telematicamente prima di passare la frontiera (articolo 3, comma 2, del D.lgs. 195/2008).